|
|
C.M. 23/03/2006 n. 902
7.3 Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato n. 23 nonchè della documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e la documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli. La richiesta di erogazione per stato di avanzamento presentata dall'istituto collaboratore deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Le richieste di erogazione e le dichiarazioni devono essere formulate, a seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
• allegato n. 24: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione;
• allegato n. 25: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione;
• allegato n. 26: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
• allegato n. 27: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro;
• allegato n. 28: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento;
• allegato n. 29: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
• allegato n. 30: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.7. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda il precedente punto 1.9). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto. L'impresa deve inoltre comunicare alla banca concessionaria, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria per i programmi già ultimati a tale data, la data di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; è tuttavia data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'im- presa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto
3.13. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella definita al precedente punto 3.12. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna è successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1 del decreto attuativo.
7.4 La documentazione di spesa consiste in
a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 7.3, può dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse
b) copia della documentazione di cui al precedente punto 3.13 utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione
c) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.13
d) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento mediante l'erogazione del finanziamento. Ai fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati. I beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti «chiavi in mano». Gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal decreto attuativo. Si precisa altresì che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa di euro ... ... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n....... ex legge n. 488/1992». Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonchè un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.
7.5 La banca concessionaria accerta la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unità produttiva oggetto del programma. Effettuati i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione di cui al punto 7.4 e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilità, richiedono al Ministero e al soggetto agente l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dalle banche concessionarie medesime, inserendo il relativo programma nel primo elenco utile di cui al punto 7.6. Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, al momento dell'erogazione dell'ultima quota è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva di cui al punto 8.2; qualora, in relazione alla documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria, la banca concessionaria richiede l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile e procede altresì a ricalcolare l'importo del finanziamento agevolato spettante, dandone comunicazione al soggetto agente ai fini dell'erogazione a saldo del finanziamento medesimo.
7.6 Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima; l'inserimento del singolo programma nell'elenco può avvenire a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto
6.8, per la prima quota, e a partire dal 1° gennaio del primo anno successivo e del secondo anno successivo, rispettivamente, per la seconda e la terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi più solleciti ad accreditare, sui predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non è possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità. Relativamente al finanziamento, il soggetto agente, anche sulla base delle richieste delle banche concessionarie, accredita le singole quote sul conto corrente indicato dall'impresa o dall'istituto collaboratore secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa depositi e prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento ai sensi della convenzione di cui al punto 6.8. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al soggetto agente l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Il soggetto agente comunica alla banca concessionaria l'avvenuto accreditamento delle somme ai beneficiari ovvero i casi per i quali non è possibile procedere all'erogazione.
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|